Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
L’intero tenore del Regolamento 679/16 è improntato all’equo contemperamento fra diritti fondamentali di informazione e diritto alla privacy.
Nei considerando 4) e 153) del Regolamento si legge:
«(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale».
«(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d’espressione e di informazione sancito nell’articolo 11 della Carta».
L’art. 85 recita:
«Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione».
Già dalla lettura di tali disposizioni emerge
«come il diritto all’informazione non venga configurato come recessivo rispetto alla tutela della privacy» e che «una società libera, pluralista fondata sui diritti fondamentali richiamati dal trattato di Lisbona tiene in assoluta considerazione la libertà di espressione e di informazione quali presidi fondamentali di un ordine democratico».
Ed è significativo che le regole deontologiche funzionali all’attuazione del diritto alla «privacy» siano adottate quindi non direttamente dal Garante (per mezzo di regolamento delegato) bensì dal Consiglio nazionale dei Giornalisti di concerto con il GPDT, a riprova della circostanza per cui il perimetro della libertà di informazione è stabilito in primis dagli stessi organi di informazione.
Il potere sanzionatorio del Garante è quindi limitato (art. 139 comma 4 GDPR) alla stretta «violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche».
Trattandosi di regole potenzialmente limitative del diritto all’informazione, la loro interpretazione non è quindi suscettibile di estensione a fattispecie analoghe o in via analogica. Né il Garante, che ha dato l’assenso a tale regolamentazione, può invocare una interpretazione più ampia di quella strettamente riconducibile alla lettera del codice deontologico, il quale, essendo potenzialmente foriero anche di ipotesi di responsabilità disciplinare per i giornalisti o per i professionisti cui è indirizzato, non ammette che interpretazioni strettamente legate al tenore della disposizione.
Orbene, l’art.8 del codice deontologico contiene il divieto di pubblicare fotografie di persone in stato di arresto oppure, nel contesto dell’informazione su fatti criminali, di foto con caratteristiche lesive della dignità della persona coinvolta.
La riproduzione dell’effigie di una persona oggetto di procedimento penale è quindi da considerarsi violativa di tali disposizioni se è manifesto lo stato di arresto (manette ai polsi dell’effigiato) ovvero se pone la persona dell’effigiato in una luce irrisoria o degradante (come nell’ipotesi di un soggetto parzialmente svestito, ferito all’esito della coazione da parte delle forze di polizia) e comunque in una luce che lo depriva della sua dignità individuale.
Non vi è dubbio che l’immagine effettuata in costanza di fotosegnalamento, poiché richiama immediatamente non solo l’arresto e quindi il momento dell’associazione in carcere ma anche i dati biometrici (si pensi alla foto di fronte, di profilo recante numero di matricola e i dati biometrici) sia quindi immediatamente riconducibile al divieto di cui al comma 8.2. del codice deontologico sopra riportato.
Ma, se non si tratta proprio della speciale foto del fotosegnalamento, di per sé, non può essere considerata denigratoria o lesiva della dignità la dicitura «POLIZIA», associata alla fotografia, poiché la valutazione sulla offensività della foto, contrariamente a quanto sostenuto dal GPDP, deve essere agganciata a dati sostanziali e valutata caso per caso.
Anche secondo la Corte CEDU, nel caso TOMA vs ROMANIA (app. CEDU n. 42716/02), la foto dell’arrestato non può essere divulgata se lo ritrae in vinculis, e quindi se lo stesso viene ritratto in condizione degradante (come nell’ipotesi in cui si percepiscano le ferite conseguenti all’arresto) e se la foto sia stata scattata contro l’espressa volontà dell’arrestato e non sulla semplice base della provenienza dagli organi di polizia. In tale fattispecie, la polizia aveva convocato i giornalisti e permesso loro di scattare fotografie, destinate alla pubblicazione, che mostravano il ricorrente in stato di fermo dopo che lui ed un’altra persona erano stati arrestati dagli agenti della squadra antidroga in possesso di 800 grammi di cannabis; il giorno dell’arresto, i giornalisti di un canale televisivo locale e di un quotidiano avevano filmato e fotografato il ricorrente alla stazione di polizia e, il giorno successivo, una fotografia del ricorrente che mostrava segni evidenti di violenza (lividi e graffi)
era stata pubblicata sulla prima pagina del quotidiano, insieme a un articolo che lo definiva «trafficante di droga».
La Corte CEDU ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, evidenziando come il comportamento della polizia, che aveva chiamato i giornalisti e permesso loro di filmare il ricorrente alla stazione di polizia, il giorno in cui era stato avviato il procedimento a suo carico, senza il suo consenso e con l’intenzione di pubblicare le immagini sui media, in condizioni degradanti, aveva costituito un’ingerenza indebita nel diritto del ricorrente al rispetto della vita privata.
Una pubblicazione si deve ritenere illecita solo quando raffiguri il momento dell’arresto o raffiguri il soggetto «in ceppi» (ad es. con manette ai polsi) ovvero con i segni fisici dell’intervenuto arresto, incidendo negativamente sulla dignità della persona.
In assenza di tali elementi obiettivi, la dicitura che richiama gli organi di Polizia Giudiziaria e le circostanze dell’arresto, non appare rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 8 e deve ritenersi lecita in quanto si limita a descrivere il contenuto della notizia descritta (l’avvenuto arresto di persone coinvolte nell’attività investigativa penale).
Essa rispecchia anzi proprio il requisito dell’essenzialità dell’informazione.
Si devono quindi affermare i seguenti principi di diritto:
a) «La ricerca della stabilità delle decisioni giurisprudenziali non si declina in regole generali e astratte, di applicazione automatica, in quanto la decisione del giudice è sempre statuizione nel caso concreto, agganciata a dati sostanziali in fatto e a valutazione da condursi caso per caso»;
b) «In materia di trattamento di dati personali, ai fini dell’art. 137 del codice della privacy D.Lgs 196/03, norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato, da vagliarsi con specifico riferimento al DM
attuativo d.d. 31.01.2019, «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 29 novembre 2018» e segnatamente agli artt. 6, 8 e 12, la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria di immagini di persone con il logo «Polizia» non può essere, di per sé, equiparata a un «fotosegnalamento», che si caratterizza invece per essere una foto di fronte, di profilo e recante numero di matricola e i dati biometrici»;
c) «Il trattamento di dati personali effettuato dall’editore, in termini di pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell’articolo di cronaca giudiziaria che vede loro protagonisti, è da ritenersi lecito, laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (art. 136, 137 del Codice privacy) e non risulti lesiva della dignità personale».
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 20387, del 21/07/2025
