Provvedimento di ammonimento e ripresa della relazione sentimentale
La ripresa della relazione sentimentale tra l’imputato e la persona offesa successivamente al provvedimento di ammonimento del Questore può incidere sulla rilevanza meramente oggettiva del provvedimento di ammonimento?
Ai sensi del D.L. n. 11 del 2009, art. 8, comma 3 e 4 “La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito … Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo“.
Nel caso di specie all’imputato è stato contestato il reato di atti persecutori a danno della persona offesa.
L’aggravante di cui al D.L. n. 11 del 2009, art. 8, comma 3, è stata contestata e ritenuta perchè, su richiesta della persona offesa, il Questore del luogo aveva emesso un provvedimento di ammonimento.
Tale provvedimento è certamente antecedente alla “ripresa” della relazione sentimentale tra l’imputato e la persona offesa, relazione protrattasi sino quando tra i due v’era stato un litigio che era sfociato in una violenta aggressione della donna da parte dell’imputato.
Ciò però non incide affatto sulla configurabilità dell’aggravante sopra indicata, che, in virtù di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, comporta la procedibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 612 bis c.p..
Invero manifestamente infondato è l’assunto secondo il quale, per effetto della successiva ripresa della relazione sentimentale, il provvedimento di ammonimento sarebbe di fatto o implicitamente revocato.
Peraltro, anche nel caso di provvedimento di ammonimento esplicitamente revocato, l’aggravante in esame, in ragione della ratio e del tenore letterale del cit. art. 8, comma 3, è da ritenersi configurabile, giacchè essa ricorre “se il fatto è commesso da soggetto già ammonito” ovvero a prescindere dalla vigenza o meno dell’atto amministrativo in questione.
Conforta tale interpretazione proprio la disposizione del citato art. 8, comma 4, secondo la quale si “procede d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo“.
E’ evidente, infatti, che è solo la circostanza della sussistenza di un precedente ammonimento a rilevare sia per la configurabilità dell’aggravante sia per la procedibilità di ufficio del reato, mentre si prescinde dalla considerazione dell’epoca in cui è stato emesso il provvedimento amministrativo e della vigenza dello stesso al momento della commissione degli atti persecutori.
D’altronde, è pacifico anche nella giurisprudenza amministrativa che v’è piena autonomina tra il procedimento di ammonimento e il processo penale.
Si è invero affermato che “la correlazione tra la disciplina amministrativa e quella penale, insieme alla finalità preventiva della disposizione, (…) induce a ritenere che l’intervento del Questore non sia ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento.
Dal primo punto di vista, infatti, esso è legittimato anche da condotte che, pur non possedendo gli stringenti requisiti di cui all’art. 612 bis c.p., si rivelino potenzialmente atti ad assumere, sulla base della loro concreta manifestazione fenomenica, connotati delittuosi; dal secondo punto di vista, invece, è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione l’apprezzamento della fondatezza della richiesta, in relazione alla attendibilità dei fatti segnalati, e l’individuazione degli elementi di riscontro eventualmente necessari” (Consiglio di Stato., Sez. III, 21 aprile 2020, sent. n. 2545).
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 16-09-2021, n. 34474