Spese scolastiche: natura ordinaria o straordinaria
Nell’ambito della separazione tra coniugi le spese scolastiche devono essere qualificate quali spese di natura ordinaria, per le quali non è necessario il consenso preventivo dell’altro coniuge, o per converso, devono essere qualificate alla stregua di spese straordinarie e dunque da concordare previamente?
Nel caso di specie la questione ruota intorno alle spese della scuola privata dei figli, predisposte da uno dei due (ex) coniugi senza consultare l’altro (ex) coniuge, nei confronti del quale veniva avanzata richiesta di rimborso.
La prima questione concerne il fatto che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore.” (Cass. n. 4182/2016).
Nel caso di specie il verbale di separazione ha previsto che le spese straordinarie, ed ha annoverato tra queste quelle scolastiche, andavano previamente concordate tra i coniugi prima di decidere di affrontarle.
Ne consegue che il titolo esecutivo, al quale qui ci si deve attenere, espressamente prevedeva che per le spese scolastiche occorreva l’accordo di entrambi, condizione senza la quale la spesa di uno dei due coniugi non può essere ripetuta; anche alla luce della scelta di iscrivere i figli ad una scuola privata, anziché mandarli a quella pubblica. Pertanto, va preso atto della necessità del consenso dell’altro coniuge alla preventiva spesa scolastica.
Corte di Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40992