La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento si sofferma sui necessari presupposti del provvedimento di sospensione del processo a seguito di istanza di messa alla prova avanzata dall’imputato minorenne ai sensi dell’ articolo 28 del D.P.R.n. 448 del 1988.
A parere della giurisprudenza di legittimità il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, di cui all’articolo 28 D.P.R.n. 448 del 1988 è frutto di una scelta ampiamente discrezionale del Giudice del merito (nel suindicato articolo si utilizza, infatti, il temine “può”).
Ne consegue che la decisione del Giudice di merito è incensurabile, in sede di legittimità, qualora adeguatamente motivata.
La valutazione del Giudice di merito operata sui presupposti di legge è esercizio del suo potere discrezionale ed è alla base della concessione del beneficio.
Non va dimenticato, infatti, che il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova nel processo minorile è caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione del minore.
In questa prospettiva, il beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice ed è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sulla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell’imputato minorenne, superabile attraverso l’impegno in un progetto di vita socialmente integrato.
Ai fini della concessione del provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova la relativa valutazione deve essere fondata sul tipo di reato commesso, le modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell’indicato giudizio.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 9160 Anno 2015