Sanzione amministrativa accessoria:sospensione della patente di guida

sanzione amministrativa accessoriaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento affronta la questione relativa alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza la cui pena, con la sentenza di patteggiamento, è stata convertita nel lavoro di pubblica utilità.

L’ art. 186 Codice della Strada, prevede, infatti, che dall’accertamento dell’illecito della guida in stato di ebbrezza  discenda di diritto l’ applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Come già ritenuto ripetutamente, in diverse pronunce dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza di patteggiamento va applicata la sanzione amministrativa accessoria in questione, come previsto dal richiamato art. 186 Codice della Strada, comma 2 quater.

Allo stesso risultato deve pervenirsi persino se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.

Non rileva, invece,  che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, giacché essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, accordo limitato esclusivamente alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

Nè tantomeno potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure “sui generis”, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 26603 Anno 2016

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