Ratto a fine di libidine di donna coniugata. Che cosa era?
Il ratto a fine di libidine di donna coniugata ex art.523 cod. pen. oggi abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66 era una fattispecie inserita nel capo concernente i delitti contro la libertà sessuale.
“Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine un minore ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.“
La fattispecie penale non è più prevista dalla legge, in quanto abrogata ormai da diverso tempo. In una interpretazione più ampia si è dibattuto se il reato in questione, e in particolare l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 523 cod. pen. potrebbe ricollegarsi alla potestas maritalis, in quanto proteggerebbe il dovere di fedeltà nei confronti del marito.
Ma anche a fare riferimento ad una plurioffensività impropria, che spesso ricorre nel codice, è semmai all’istituto della famiglia nel suo complesso che può essere data considerazione, non certo a un “dovere di fedeltà nei confronti del marito“. Il concetto di “infedeltà“, infatti, nell’ambito matrimoniale, postula una volontaria violazione dei doveri assunti dai coniugi all’atto del matrimonio e non è certo riferibile ad ipotesi di costrizione della volontà.
Non può essere dubbio infatti che il ratto a fine di libidine di donna coniugata, nell’ambito di quella plurioffensività impropria di cui sopra si diceva, attenta anche, sotto altro profilo, alla famiglia e alla sua unità, oltre alla libertà sessuale della donna rapita. Tant’è vero che una particolare attenuante è dalla legge concessa per il colpevole che, prima della condanna, e senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, “riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa” (art. 525 cod.pen.). Dove è evidente come la norma concerna pure l’interesse proprio della famiglia.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 523/1987
