L’art. 517 C.p.P. sotto la rubrica “Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento” stabilisce che “Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore“.
Tale disposizione si collega con quanto stabilito dall’art. 12 comma 1 lettera b) C.p.P., “Si ha connessione di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso“.
Dal disposto dell’art. 517 C.p.P., comma 1, si ricava che, ove non ne sia stata fatta menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero è autorizzato a contestare all’imputato il reato connesso o la circostanza aggravante, purchè la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
Al riguardo appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perchè non vi è alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perchè, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall’altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale (cfr. Cass., Sez. 2, 8.1.2009, n. 3192).
La legittimità della contestazione suppletiva ex art. 517 C.p.P., va ovviamente valutata al momento in cui essa viene formulata come ipotesi di accusa, da sottomettere poi al vaglio del giudizio alla stessa stregua della contestazione principale. E’ in tale momento che tra il reato contestato in via principale e quello contestato in via suppletiva deve esistere la connessione prevista dall’art. 12 C.p.P., lett. b), (cfr. Cass., Sez. 3, 7.3.1994, n. 6153).
Sicchè per la legittimità della contestazione di una circostanza aggravante o di un reato connesso non è richiesto, in base al disposto dell’art. 517 C.p.P. anche il consenso dell’imputato, essendo sufficiente la sussistenza di un reato contestato in via principale, di una circostanza aggravante ad esso relativa ovvero di un rapporto di connessione quale previsto dall’art. 12 C.p.P., lett. b) tra la contestazione principale e quella suppletiva, la genesi di quest’ultima o della circostanza aggravante dall’approfondimento dibattimentale del materiale investigativo (cfr. Cass., Sez. 3, 8.4.1998, n. 6443).
Corte di Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 11/06/2018, n. 26595