Reato concorsuale
Consapevolezza del reato concorsuale
Occorre premettere che, in tema di concorso di persone nel reato, l’azione unica posta a carico di tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell’attuazione dell’impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell’evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa. (Cass., Sez. 5, n. 13201 del 01/02/2024, Vilona, Rv. 286218-01).
Inoltre, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa, per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato (Cass., Sez. 2 , n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012 – 01).
Connivenza non punibile e reato concorsuale
E, infine, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Cass., Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 – dep. 21/01/2014-, Grosu, Rv. 258953 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 21241 del 2025
