Reato di Stalking: tempo e luogo della commissione

reato di stalkingLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si sofferma, in modo preciso e puntuale, sugli elementi essenziali relativi al fatto materiale con riguardo al reato di Stalking di cui all’articolo 612 bis C.p. in ordine al tempo e al luogo della commissione dello stesso.

In primis deve essere, infatti, precisato che il reato di stalking ha natura di reato abituale.

Ne consegue che non occorre l’indicazione in modo preciso e puntuale nella contestazione di cui al capo di imputazione  dei luoghi e dei tempi di commissione delle condotte successive nel tempo e nello spazio, essendo sufficiente che le fasi o i momenti in cui si articola la condotta o le condotte incriminate siano sufficientemente determinati.

Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, ai fini della rituale contestazione del reato di stalking, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori.

In tal caso deve ritenersi sufficiente la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la collocazione temporale di massima delle singole condotte incriminate e gli effetti derivati alla persona offesa, in modo da consentire all’indagato un’adeguata difesa.

Né va taciuto che, secondo il condivisibile orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l’indeterminatezza o la genericità del capo di imputazione determinano la nullità della citazione a giudizio dell’imputato (e degli atti ad essa conseguenti), qualora vadano ad incidere negativamente sul diritto di difesa, non potendo l’interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea difensiva da assumere nell’ ambito del processo.

Se ne deduce che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi.

Corte di Cassazione Sent. Num. 17082 Anno 2015

 

 

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