La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia sull’applicabilità o meno della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della L. n. 67/2014 nell’ipotesi in cui l’imputato sia gravato da recidiva specifica infraquinquennale.
Orbene, ai sensi del nuovo art. 167 bis C.p., l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 C.p.P.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Comporta, altresì, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma di trattamento.
Inoltre la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, non può essere concessa più di una volta e non si applica nei casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 C.p. (ipotesi di professionalità, abitualità e tendenza a delinquere non sussistenti nel caso di specie).
Tanto premesso, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 464 quater C.p.P. la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il Giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 C.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere in futuro ulteriori reati.
Ne consegue che il Giudice non può escludere l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova all’imputato, prendendo in considerazione solo il fatto che lo stesso abbia una recidiva specifica infraquinquennale ricavandone una prognosi negativa quanto alla sua capacità di astenersi in futuro dalla commissione di altri reati.
Invero, il Giudice ha l’obbligo di fare riferimento a tutti gli indici previsti dall’art. 133 C.p. oltre a valutare in modo adeguato il programma di trattamento.
Corte di Cassazione Sent. Sez. 4 Num. 4526 Anno 2016