Il Regolamento UE del 25 Novembre 2015 stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
Il Regolamento UE, in particolare, tutela da un lato gli utenti finali del servizio di accesso a Internet e dall’altro lato predispone una serie di misure, in chiave di trasparenza, a carico dei fornitori dei servizi di accesso a Internet.
Il “servizio di accesso a Internet” viene definito dal Regolamento UE come un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate (principio di neutralità tecnologica).
Mentre ” il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico” è un’impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica a disposizione degli utenti.
Il Regolamento UE definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare, di conseguenza, i relativi diritti degli utenti finali.
Inoltre regolarizza i prezzi al dettaglio per i servizi di roaming all’interno dell’Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.
Il Regolamento UE riconosce agli utenti finali il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio.
I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze.
I fornitori di servizi di accesso a Internet possono attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico.
Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati personali soltanto se tale trattamento è necessario.
I contratti concernenti servizi di accesso a Internet devono precisare in modo chiaro:
- informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali;
- conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a Internet e, in particolare, sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;
- velocità dei servizi di accesso a Internet minima, normalmente disponibile, massima e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti fisse o mobili;
- mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale.
Il Regolamento UE si applica a decorrere dal 30 aprile 2016.
Regolamento UE 2015/2120 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015