Relazione investigativa e addebito della separazione

Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’assunzione tra i mezzi istruttori della relazione investigativa ai fini della prova documentale della violazione del dovere di fedeltà e dell’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile (con esclusione del diritto al mantenimento).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato l’utilizzo, nel contesto della materia familiare, della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti, così come nell’ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti.

Più specificatamente, sulla base delle linee direttive dettate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la relazione investigativa, corredata da foto, acquista la valenza di prova documentale, affermando l’idoneità causale della relazione extraconiugale nella determinazione della crisi coniugale con conseguente addebito della separazione ai sensi dell’art. 151, secondo comma, C.c.Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio“.

Invero, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.

Ciò vuol dire che, a fronte dell’adulterio, il richiedente l’addebito ha assolto all’onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell’efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all’altro coniuge di provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro.

Ne deriva parimenti che, una volta accertato l’adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.

Corte di Cassazione, Civile Sent. Sez. 1 Num. 11516 Anno 2014

 

 

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