Per la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di delitti contro l’onore tra i quali rientra certamente il reato di diffamazione previsto e disciplinato dall’art. 595 del Codice Penale, il requisito della continenza non incide sul contenuto della comunicazione o della notizia, potenzialmente offensiva dell’onore o della reputazione altrui.
In base al requisito della continenza l’esposizione del fatto e il linguaggio utilizzato devono essere corretti.
Ne consegue che il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione o della diffusione della notizia al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica.
La suddetta selezione degli argomenti spetta, invece, esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione.
Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa dì giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 21703 Anno 2016