Responsabilità civile dei maestri e dei precettori
La Responsabilità civile dei maestri e dei precettori trova una disciplina giuridica nell’art. 2048 C.c.
Nel caso di specie il minore veniva travolto e cadeva battendo il capo a terra, riportando lesioni dopo essere stato investito da un ragazzino che, inseguito da un compagno, sbucava correndo da dietro un muretto situato nel cortile interno nel quale si stava svolgendo la ricreazione. La fattispecie in esame veniva inquadrata nel disposto dell’art. 2048 cod. civ. trattandosi di danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo (Cass. S.U. n. 9346/2002).
Nel caso di specie il giudice del merito ha ritenuto raggiunta la prova liberatoria a carico dell’amministrazione scolastica, prevista dal comma 3 dell’art. 2048 cod. civ., sotto il duplice profilo della inevitabilità dell’evento lesivo, per sua imprevedibilità, e dell’adozione delle misure organizzative idonee a prevenire il verificarsi di una situazione di pericolo. L’impianto motivazionale della decisione non sembra, invero, convincente laddove, dopo avere ritenuto dei tutto prevedibile e “normale” che, nel corso della ricreazione, i ragazzi possano giocare rincorrendosi, ha poi considerato sufficiente il mero fatto della presenza in loco delle insegnanti (una per classe), nonché la circostanza – emersa dalle testimonianze assunte – che queste avessero più volte raccomandato agli alunni “di non correre troppo”. Ed ha, inoltre, valorizzato, dei pari in maniera non convincente, ai fini di pervenire alla conclusione che l’evento dannoso non poteva essere impedito dalle insegnanti, ai sensi dell’art. 2048, comma 3, cod. civ., la circostanza in sé, costituita dal fatto che l’incidente si fosse verificato “in modo improvviso e repentino, tale da non poter essere in alcun modo previsto e dunque materialmente impedito”, senza porla in alcun modo in relazione alle altre circostanze emerse dagli atti processuali.
Siffatto modus operandi del giudice di seconde cure – per quanto concerne la pretesa imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento – non gli ha, peraltro, consentito di dare il giusto rilievo, ai fini dell’accertamento della sussistenza di una adeguata prova liberatoria da parte della scuola, al fatto, pure riportato dallo stesso giudicante, che il ragazzo investitore era sbucato correndo velocemente, inseguito da un altro ragazzo, da dietro un muretto ubicato nel cortile nel quale si stava svolgendo la ricreazione. Tale circostanza evidenzia, invero, senza ombra di dubbio, che – nonostante la presenza delle insegnanti e di un’operatrice scolastica – la situazione all’interno del cortile della scuola era tutt’altro che sotto controllo. Ed è evidente che, in presenza di un volgere di eventi di tal fatta, il rischio che qualcuno dei bambini – soprattutto se più piccolo e fragile – potesse restare travolto dai più grandi, costituiva un fatto tutt’altro che imprevedibile.
Orbene, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 cod. civ., grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 916/1999; n. 2657/2003; n. 9542/2009; n. 23202/2015). Tali misure vanno, peraltro, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo dei tutto evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età (Cass. n. 6937/1993; n. 12424/1998; n. 2272/2005).
La questione deve essere valutata secondo i seguenti principi di diritto:
“in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l’avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione “di non correre troppo durante la ricreazione”, se non accompagnata dall’adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi”
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 maggio 2016, n. 9337