Responsabilità civile del professionista
Prestazione dell’attività dell’avvocato
Come già più volte affermato dalla Corte di legittimità, l’avvocato, nella prestazione dell’attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell’art. 1176, comma 2 cod. civ., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell’art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.
È altrettanto consolidato l’orientamento della Corte di legittimità secondo cui, allorché il cliente deduca la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista.
La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, potesse essere scongiurato da un diverso comportamento. In particolare, è stato affermato che la responsabilità professionale dell’avvocato per violazione del dovere di diligenza, esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma II, cod. civ., discende dall’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente e non è esclusa né ridotta neppure quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (così Cass. Sez. 2. n. 10864 del 24/04/2023, non massimata, con indicazione di numerosi precedenti; Sez. 2, n. 15526 del 10/06/2025).
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 ordinanza n. 15461 del 2026
