La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la responsabilità del conducente del veicolo a fronte della condotta dell’altro utente della strada, il pedone.
Nel caso di specie veniva accertata la non prevedibilità della condotta tenuta dal pedone, che non ha utilizzato le strisce pedonali ma ha attraversato la strada in pieno centro abitato tra due autobus in sosta alla fermata, quindi, in un contesto in cui la visibilità per il conducente del veicolo era ridotta, con esclusione della responsabilità di quest’ultimo.
Le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, in particolare quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono rinvenibili nell’art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.
Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell’art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari prudenziali che deve rispettare il pedone.
In questa prospettiva, rileva la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzabile nell'”obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali; altrettanto tipico, quello dell’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate).
Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 C.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41 C.p., comma 2).
Nel caso di specie non è stato ravvisato nella condotta del conducente alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza; lo stesso si è trovato nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile, in quanto lo stesso ha attraversato tra due autobus in sosta alla fermata, impedendo a qualunque conducente che si trovasse in prossimità della fermata di avvistarlo da lontano e di adottare le cautele atte ad evitare l’evento. L’incidente è stato motivatamente ricondotto eziologicamente in via esclusiva alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta della conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 29833 Anno 2020