Presupposti per l’ammissione all’istituto della messa alla prova

Presupposti per l'ammissione Truffa romantica Quantificazione dell’assegno di divorzio Intollerabilità della convivenza Abuso del diritto Licenziamento Citazione diretta Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente i presupposti per l’ammissione all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P.

Nel caso di specie entrambi i giudici di primo e secondo grado hanno rigettato dell’istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P., ritenendo insussistenti i presupposti applicativi dell’istituto, da un lato, per il mancato assolvimento da parte dell’imputato dell’obbligo risarcitorio nei confronti della persona offesa e dall’altro, sulla base della prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato.

Occorre innanzitutto, ricordare che la formulazione dell’istanza di messa alla prova deve, ai sensi dell’art. 464-bis, comma 3 C.p.P. essere accompagnata, alternativamente, da un programma di trattamento redatto d’intesa con l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna, o, allorquando ciò non sia stato possibile, dalla richiesta di elaborazione del medesimo programma, il quale dovrà contenere: a) vle modalità di coinvolgimento dell’imputato nel processo di reinserimento sociale; b) le prescrizioni comportamentali al fine di elidere le conseguenze del reato, a questo fine rilevando il risarcimento del danno, le restituzioni e le condotte riparatorie, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità; c) le condotte rivolte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
Ai fini della decisione sull’ammissibilità, secondo il successivo quarto comma, il giudice può richiedere ai servizi sociali o ad altri enti pubblici le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare ed economica dell’imputato. Solo successivamente, una volta verificata la volontarietà della richiesta, eventualmente tramite la comparizione dell’imputato, il giudice, in assenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 C.p.P., se ritiene idoneo il programma di trattamento, ammette l’imputato alla messa alla prova, disponendo la sospensione del procedimento per il termine previsto dall’art. 464-quater C.p.P.

Ora, dalla lettura della disposizione di cui all’art. 464-bis, comma 3, lett. c) C.p.P., si ricava, da un lato, che il risarcimento del danno non è preliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, costituendo eventualmente l’assolvimento degli obblighi imposti dal programma al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, una modalità di adempimento delle prescrizioni previste. Dall’altro, che, proprio per la medesima ragione, il risarcimento può essere dilazionato nel tempo, dovendo il giudice, ai sensi dell’art. 464 quinquies, comma 1 C.p.P., solo con l’ordinanza di sospensione stabilire il termine -prorogabile su istanza dell’imputato, per gravi motivi, ancorché per una sola volta- entro il quale le prescrizioni e gli obblighi riparatori debbono essere adempiuti, anche con modalità rateale ove si acquisisca il consenso della persona offesa. E ciò perché, nel verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione, il giudice deve tenere conto delle informazioni acquisite, ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5 C.p.P., sulle condizioni anche economiche del richiedente, in modo da modulare proprio su quelle il termine dell’adempimento.
D’altro canto, che la condizione economica dell’interessato rilevi al fine della previsione delle modalità stesse di redazione del programma si trae dal testo dell’art. 168 bis C.p., che laddove stabilisce quale presupposto applicativo la previsione di condotte rivolte all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato ed al risarcimento del danno, con l’inciso “ove è possibile“, subordina quest’ultimo alla possibilità di adempiervi integralmente.
La giurisprudenza di legittimità, affrontando l’argomento ha, infatti, chiarito che “In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 C.p., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, C.p.P.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34878 del 13/06/2019).
E’ proprio, dunque, la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativo cui il giudice deve fare riferimento, e non quello dell’integralità e dell’immediatezza del risarcimento. Ed è a questo scopo che il legislatore, con l’art. 464-bis comma 5 C.p.P., ha conferito al giudice i poteri di acquisire informazioni per stabilire le modalità ed i termini delle obbligazioni risarcitorie, sì da commisurare il massimo sforzo sostenibile alla condizione economica dell’imputato.
Da ciò, consegue, nondimeno, che a fronte della manifestazione di disponibilità all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, non è consentito negare l’accesso alla messa alla prova perché l’interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l’impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi.

Risulta, nel caso di specie, l’erroneità del ragionamento della giudice di primo e secondo grado che elude il dovere di individuare quale impegno economico ed in quali termini temporali può essere richiesto all’imputato di adempiere all’obbligo risarcitorio, nonostante la manifestata volontà di provvedervi.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4  n. 37612 Anno 2021

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