Reverse engineering
“con riferimento alle applicazioni nella materia industriale”
Con l’espressione corrente “reverse engineering“, niente altro che ingegneria inversa, si intende un processo che trasforma oggetti reali in modelli informatici per mezzo di sistemi di acquisizione di forme che sono in grado di riprodurre la geometria di un oggetto complesso con grande precisione. Questo comporta, con riferimento alle applicazioni nella materia industriale, che partendo dai rilievi e dalla digitalizzazione del prototipo fisico di un prodotto si possa risalire alle singole componenti per la realizzazione dello stesso.
Ebbene, la tecnica del “reverse engineering” che, mediante l’esame di un macchinario o di un prototipo di esso lo ricostituisce, è un’attività rientrante nel novero dell’impiego di segreti industriali penalmente sanzionato dall’art. 623 cod. pen., in quanto sarebbe altrimenti facilmente elusa la tutela del segreto industriale riproducendo, anche ripetutamente, il prodotto di un’impresa che ha sviluppato per l’ideazione dello stesso complessi progetti di ricerca. Invero, la tecnica in questione non è che una sofisticata modalità di copia di un prodotto.
L’art. 623 del Codice penale italiano punisce la rivelazione o impiego di segreti scientifici o commerciali. In particolare, chi apprende un segreto per ragione del proprio stato, ufficio o professione, e lo rivela o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque acquisisca in modo abusivo un segreto commerciale e poi lo riveli o lo impieghi.
Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale sentenza n. 3211, deposito del 26 gennaio 2024
