La Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia sull’ammissibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 448/88 a seguito della sopravvenuta prova della maggiore età dell’imputato al tempo in cui commise il fatto.
Le norme del processo penale minorile non contengono una norma quale l’art. 434C.p.P., che disciplina la revoca della sentenza di non luogo a procedere “se dopo la pronuncia sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio dell’imputato”.
Invero la revoca della sentenza di non luogo a procedere è limitata al caso di sopravvenienza o scoperta di fonti di prova nuove in ordine alla responsabilità dell’imputato per il fatto di reato a suo tempo ascrittogli.
Occorre capire se alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto è possibile riferire l’art. 434 C.p.P.
Secondo un primo orientamento dottrinario l’istituto della revoca della sentenza non può trovare applicazione nel caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 448/1988, sulla base dell’assunto che con la revoca della sentenza il minore si troverebbe nuovamente attratto dal circuito giudiziario.
Un secondo orientamento sostiene l’applicazione dell’art. 434 C.p.P. nel processo minorile quando le nuove fonti di prova abbiano ad oggetto circostanze incidenti sul giudizio di irrilevanza: quindi la gravità del reato e l’occasionalità del medesimo.
Orbene, ritiene la Corte che sulla base dell’art. 1, comma 1 D.P.R. n. 448/1988 “nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”.
Le disposizioni del codice di rito si applicano indefettibilmente quando manchi una previsione specifica del D.P.R. 448/88, e non solo “se compatibili”.
Inoltre le modalità di applicazione della norma devono essere adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minore.
Deve, pertanto, essere formulato il seguente principio di diritto:
“in tema di processo minorile, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di cui all’art. 27 D.P.R. n. 448/88, è suscettibile di revoca, ai sensi dell’art. 434 C.p.P., in forza del disposto dell’art. 1 D.P.R. n. 448/88; dal che consegue anche la necessità di adottare modalità applicative dell’art. 434 C.p.P. adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”.
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10531 Anno 2014