Capacità di intendere e di volere: Imputato Minorenne

capacità di intendere e di volereLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma sull’applicazione dei principi in materia di imputabilità, ovvero, sull’accertamento della capacità di intendere e di volere con riguardo all’imputato minorenne.

A norma di legge ai sensi dell’ art. 98 C.p., è  imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere al momento della consumazione del reato.

Per converso non è imputabile il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. Si tratta di una presunzione assoluta di incapacità.

Deve essere, pertanto, puntualizzato che l’accertamento della capacità di intendere e di volere con riguardo all’imputato minore infradiciottenne va espletato dal Giudice direttamente e con ogni mezzo a sua disposizione.

In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, invero, l’incapacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 C.p., derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all’età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso.

In tali casi, il Giudice non è tenuto a disporre apposita perizia.

Invero il Giudice può ricavare gli elementi necessari ai fini del giudizio sulla maturità del minore infradiciottenne direttamente dagli atti del procedimento nonché dal comportamento tenuto dall’imputato minorenne anche in sede processuale.

Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore imputabile, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalità di esecuzione, oltre al bene giuridico offeso.

Per riconoscere, infatti, l’immoralità di alcuni fatti che si contrappongono alle regole più elementari di condotta è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, sul quale non possono aver influenza specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2, n. 15729 del 2011

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