La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revoca dell’ordinanza ammissiva della messa alla prova senza la fissazione di un’udienza per la valutazione dei presupposti della revoca.
Nel caso di specie si deduce la violazione degli artt. 168 quater C.p. e 464 octies C.p.P. per aver il giudice revocato l’ordinanza ammissiva della messa alla prova per mancato risarcimento del danno senza aver fissato, ai sensi dell’art. 127 C.p.P., un’apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento già espresso dalla Corte di legittimità, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies C.p.P. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché non solo non può essere adottato “de plano” (cfr. Cass., Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017), ma è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), C.p.P. anche se adottato senza la previa fissazione di un’udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Cass., Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019). La decisione da ultimo citata ha annullato l’ordinanza di revoca dell’ammissione alla messa alla prova in un caso – speculare a quello qui sub iudice – nel quale il provvedimento era stato emesso in un’udienza fissata, a processo sospeso, a seguito di un rinvio interlocutorio da precedente udienza, senza che il giudice avesse avvisato le parti che in quella sede si sarebbe valutata l’eventuale revoca della messa alla prova.
Nel caso di specie, il provvedimento è stato dunque assunto in violazione della chiara previsione di cui all’art. 464 octies, comma 2, C.p.P., con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), C.p.P. per lesione del diritto di difesa. Detta disposizione – giusta la quale il giudice che intenda revocare d’ufficio l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è tenuto a fissare «udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima» – impone infatti, a tutela del contraddittorio e considerata la rilevanza dell’assumenda decisione, di specificare l’oggetto della trattazione, onde consentire alle parti di poter svolgere in merito adeguate difese prima che l’autorità giudiziaria si pronunci.
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 8565 Anno 2022