Riforma di una decisione emessa dal giudice di primo grado da parte del giudice di appello
In ipotesi di riforma di una decisione emessa dal giudice di primo grado da parte del giudice di appello, l’obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello confermi il giudizio di responsabilità (o, specularmente, confermi l’assoluzione) espresso dal giudice di primo grado, nel più generale quadro delineato dalle Sezioni unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).
Principio che si ritiene applicabile anche allorquando non si tratti di una riforma integrale, ma di una riforma parziale, che tuttavia ha inciso sul nucleo essenziale della ricostruzione del fatto.
Ne discende che, nel caso di riforma di una decisione emessa dal giudice di primo grado da parte del giudice di appello, quest’ultimo ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con una penetrante analisi critica, seguita da una motivazione esaustiva che – sovrapponendosi a quella del sottostante giudizio di merito – dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi ovvero diversamente valutati. Tali obblighi motivazionali del giudice di secondo grado, discendendo dall’avvenuta riforma della sottostante sentenza e non già dall’esito del relativo procedimento penale, prescindono dalla conclusione – favorevole o sfavorevole per l’imputato – della decisione impugnata, risultando consequenziali alla radicale difformità delle pronunce emesse nei due giudizi di merito, pur assumendo una connotazione ancora più stringente nell’ipotesi in cui la sentenza di appello determini una reformatio in peius della decisione assolutoria oggetto di impugnazione.
Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall’orientamento consolidatosi a seguito del risalente arresto delle Sezioni unite, secondo le quali: «Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l’apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).
Si tratta di conclusioni che, su piano generale della riforma totale (ma, come detto, per ragioni logico-giuridiche da ritenersi operanti anche nel caso di una riforma parziale che muova da una ricostruzione dei fatti, come nella specie, radicalmente diversa), sono state ribadite, più di recente, da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 – 01. Esse hanno ricordato come, certo, presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione. Tuttavia, il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 22120 del 2026
