Con riferimento alla obbligatoria rinnovazione delle prove, in particolare di quelle dichiarative, va riaffermato il fondamentale principio elaborato dalle Sezioni unite della Corte di legittimità (cfr. S.U. 28 aprile 2016, n. 27620), secondo cui «Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio».
In quella sede, la Corte ha osservato, alla luce della giurisprudenza di Strasburgo in tema di c.d. overtuming, come si sia progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, C.p.P., a una rinnovata assunzione.
Si tratta di principio fondato sul canone costituzionale del giusto processo «a favore dell’imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica».
Le Sezioni unite individuano il referente normativo nel comma 3 dell’art. 603 C.p.P., precisando che «anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio» previsto da tale deposizione.
Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Il principio in questione non subisce alcun condizionamento per il fatto che il legislatore, successivamente alla pronuncia, abbia introdotto il comma 3-bis dell’art. 603 e trasformato in disposizione legislativa un altro dei principi affermati da S.U. suindicata («il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado»), individuandone il respiro costituzionale, in particolare il parametro interpretativo, nella previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU.
Sussiste, dunque, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, sempreché decisive, fondi la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (cfr. Sez. Unite n. 14426 del 28/1/2019).
Corte di Cassazione Sez. 4, n. 30820/2022