Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato d’appello
Dispositivo dell’art. 603 Codice di procedura penale
1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420 bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190 bis.
4. (Comma abrogato dall’art. 11, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67).
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
E’ approdo giurisprudenziale pacifico che la riapertura dell’istruttoria in appello – fuori dell’ipotesi di prove «nuove», tali perché sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado – è evenienza eccezionale, subordinata, pur a fronte di tempestiva richiesta difensiva a norma del comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen., alla valutazione giudiziale, di natura discrezionale, che non si possa decidere allo stato degli atti, per l’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, insindacabile in cassazione se logicamente motivata (Cass., Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006). In sede di rito abbreviato, il limite è ancor più stringente, andando in ogni caso a coincidere con quello della assoluta necessità ai fini del decidere, stabilito dal comma 3 dell’art. 603 del codice di rito, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019).
Nel giudizio abbreviato d’appello, in altre parole, l’unica attività d’integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova della parte (cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria), con la conseguenza che il mancato esercizio, da parte del giudice del gravame, dei poteri officiosi di integrazione probatoria non può mai integrare un vizio autonomamente denunciabile in cassazione, salvo l’anzidetto controllo di logicità della motivazione (Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014; Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014).
Corte di Cassazione, Penale Sez. 1, Sent. n. 28561 dell’ 08/03/2022