Rinvio pregiudiziale
Brevi cenni sull’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ.
Una delle principali novità introdotta dalla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, istitutivo del Rito unico per la famiglia, è rappresentata dall’istituto del cd. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito. Si tratta di uno strumento, già presente in altri ordinamenti stranieri, consistente nella possibilità per il giudice predetto di sottoporre direttamente alla Corte di cassazione una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.
La relativa disciplina si rinviene nell’art. 363-bis cod. proc. civ., rubricato, appunto, “Rinvio pregiudiziale”, il cui comma 1 prevede che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, può disporre “il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.
Il comma 2 del medesimo articolo, poi, descrive le caratteristiche dell’ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa “è motivata” (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, “con riferimento al requisito n. 2 del primo comma, reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili”. Alla luce di tale specificazione, dunque, è ragionevole ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili.
Il comma 3, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine ivi stabilito, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle Sezioni Unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre, in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.
La Relazione illustrativa al menzionato d.lgs. precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a Sezioni Unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del Pubblico Ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ..
Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione (merita di essere ricordato, peraltro, che, come si legge in Cass., SU, n. 34851 del 2023, «è ben possibile distinguere concettualmente tra l’interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata al Giudice di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, ai fini della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che in via successiva, ai fini dell’applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte: sebbene, infatti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 363-bis, tale principio rivesta carattere vincolante nel giudizio a quo, dev’essere riconosciuta al giudice di merito la facoltà di escluderne l’applicazione, non solo alla luce di modificazioni normative eventualmente sopravvenute alla sua enunciazione, ma anche alla luce degli elementi risultanti da un’istruttoria più approfondita, ove dagli stessi emerga una situazione di fatto difforme da quella tenuta presente nella formulazione del quesito»).
Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l’ultimo comma dell’articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.
Si è rilevato in dottrina che il nuovo istituto tende a realizzare una sorta di «nomofilachia preventiva», allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi, considerato che la prevedibilità della decisione oggi deve essere considerata come un «valore», che si riflette sulla certezza del diritto, sulla tutela dei cittadini che vi fanno affidamento e sulla effettività del principio di uguaglianza, che impone uniforme trattamento, anche giurisdizionale, di fronte a casi simili.
In definitiva, esso costituisce espressione di un nuovo bilanciamento tra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e di legittimità, nell’ambito del quale alla compressione del potere decisorio cui il giudice di merito decide di sottostare nell’esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce fa riscontro una forte espansione del ruolo d’impulso allo stesso spettante come parte del sistema giustizia nel suo complesso, inteso non più solo come funzione dello Stato diretta all’attuazione del diritto nel caso concreto, ma come servizio pubblico in cui le risorse destinate alla soluzione della singola controversia contribuiscono al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali. Tale meccanismo si pone in linea con l’esigenza del giusto processo, affidando alla Corte di cassazione il compito di decidere la questione ad essa sottoposta con pronunce rese in pubblica udienza, sia a Sezioni Unite che a sezione semplice, con la requisitoria scritta del Procuratore generale, per ciò stesso dotate di una valenza nomofilattica al più elevato livello e tali da renderle, se non vincolanti per altri giudizi, sicuramente dotate di un particolare grado di persuasività, proprio perché orientate a garantire la certezza e la prevedibilità del diritto.
Corte di Cassazione sentenza n.11688, del 30/04/2024
