Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche
Danno all’immagine e alla reputazione commerciale
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza (Cass., 10-5-2017, n. 11446); (cit. Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l’albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica. Invero, dopo aver condiviso la conclusione del primo giudice circa la insussistenza del requisito della verità (oggettiva o putativa) delle notizie e dopo aver evidenziato che il fatto stesso della rettifica rappresentava il “riconoscimento della erroneità di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialità”, la Corte di Appello non avrebbe potuto concludere nel senso della mancanza di prova circa l’esistenza dei danni liquidati dal primo giudice in via equitativa, assumendo che “tali lesioni non sono ipotizzabili neppure in via presuntiva per l’assenza di elementi indiziari seri, precisi e concordanti”; sul punto, la Corte si e’ limitata a compiere un’attività meramente assertiva (nel senso che non risultava “affatto provata la diminuzione della considerazione della società (OMISSIS) nell’ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa si’ è trovata a dover interagire”), senza tuttavia spiegare le ragioni per cui la propalazione della notizia della non balneabilità delle acque di uno stabilimento marino non determini – di per sé e inevitabilmente – un danno alla reputazione commerciale; in tal modo ricusando di sussumere la vicenda entro il paradigma del ragionamento presuntivo e ritenendo privi di gravità, precisione e concordanza, ai fini di inferirne la conseguenza ignota, fatti storici che ne avrebbero invece avuto le caratteristiche (cfr. Cass., S.U. n. 1785/2018 e Cass. n. 1720/2018, entrambe in motivazione).