Documento nuovo in grado di appello
Produzione in originale di documento già depositato in copia in primo grado
Dispositivo dell’art. 345 Codice di procedura civile
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Produzione in originale di documento già depositato in copia in primo grado
In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell’originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la “novità” cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. ( cit. Corte di Cassazione, Sez. III , Ordinanza n. 34025 del 18/11/2022, fattispecie relativa alla copia di una scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all’originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica).