La sentenza in commento concerne il risarcimento del danno morale o comunque del danno non patrimoniale a seguito della lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionata mediante l’invio di un messaggio denigratorio per il tramite del social network “Facebook”.
Facebook è un social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a far tempo dal Settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età.
Scopo iniziale di “Facebook” era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo.
Lo stesso, invece, ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti.
Questi ultimi partecipano creando c.d. “profili” contenenti fotografie, scambiando messaggi, privati o pubblici, e aderendo ad un gruppo di “amici”.
In particolare Facebook include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti.
E’ peraltro nota agli utenti di “Facebook” l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso.
Trattasi dell’attività di c.d. “tagging” che consente di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa eventuale cancellazione dal social network.
Alla luce del carattere pubblico del messaggio denigratorio, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging se ne desume una attività lesiva alla reputazione, all’onore e al decoro della persona a cui il messaggio è diretto con conseguente risarcimento del danno morale.
Relativamente al risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale sofferto quale diretta conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro”, appare utile premettere come la Suprema Corte di Cassazione abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Ciò in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.
Peraltro le Sezioni Unite avevano affermato
“che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
Come è noto, il risarcimento del danno non patrimoniale trae origine dall’art.2059 C.c., alla luce del quale il pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”.
Tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art.185 C.p.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.
Se ne ricava la risarcibilità del danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte al danneggiato dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.
Rilevanza che potrebbe essere ravvisata nel caso in commento, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art.594 C.p. (Ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art.595 C.p. (Diffamazione).
Tribunale di Monza n. 770/2010