In caso di alienazione della proprietà, il diritto al risarcimento del danno spetti a colui che era proprietario al momento in cui il bene ha subito il danno ovvero a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio?
Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Preliminarmente occorre affermare che su questo punto vi è un contrasto di posizioni.
Per un primo orientamento il diritto al risarcimento si trasferisce con la vendita del bene. In tal senso si è espressa Cass., sez. 2^, 14 luglio 2008, n. 19307, affermando: “L’acquirente di un bene è legittimato ad agire per il risarcimento del danno prodotto da un terzo anteriormente alla vendita in quanto dal perfezionamento del trasferimento consegue la titolarità del diritto di credito anche in mancanza di un’espressa cessione dell’azione ed anche se l’acquirente non era a conoscenza della preesistenza del danno salvo che, nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, l’azione non sia stata riservata al venditore“. In senso conforme, Cass., sez. 6^-3^, 14 ottobre 2011, n. 21256.
La tesi maggioritaria è invece nel senso che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che di quel bene era proprietario al momento dell’evento dannoso. In tal senso: Cass., sez. 3^, 16 giugno 1987, n. 5287; sez. 2^, 29 novembre 1999, n. 13334; sez. 2^, 3 luglio 2009, n. 15744; sez. 3^, 14 giugno 2007, n. 13960; sez. 6^-2^, 10 luglio 2014, n. 24146.
La tesi prevalente è sicuramente da condividere, perchè il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. Questi caratteri sono stati riconosciuti anche, sul piano processuale, al fine di risolvere il problema della individuazione del giudice competente per valore (cfr., Cass., sez. un., 19 ottobre 2011, n. 21582).
L’autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall’immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all’atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Deve essere pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso. E’ un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”.
Corte di Cassazione Sez. Unite civili Sentenza n. 2951 del 16.02.2016