Prescrizione nella giurisprudenza contabile

Il dies a quo ai fini della prescrizione decorre dal momento in cui l’Ente danneggiato ha contezza della irregolarità e può attivarsi”; ovvero è “nelle condizioni di esercitare ogni azione per recuperare il danno”.
Il principio (che cita la sentenza della Sez. I Giurisdizionale Centrale Appello n. 157 del 20.7.2020) è corretto nella sua formulazione generale ed astratta, tuttavia esso trova applicazione solo ove sussista la condizione giuridica-fattuale che ne costituisce il presupposto, ossia la presenza di un danno.
Ebbene, è questione pacifica nella giurisprudenza contabile che il danno venga ad esistenza solo nel momento in cui si verifichi una effettiva (e non solo potenziale) deminutio patrimoniale per l’amministrazione (ossia nel caso di danno indiretto, con il pagamento di somme di denaro).
Prima del pagamento, infatti, non vi è un danno in atto, ma solo un danno potenziale, che potrebbe non divenire mai effettivo, ovvero manca il requisito della concretezza ed attualità del danno, presupposto dell’azione di responsabilità amministrativa ex art. 7 c.g.c., 100 c.p.c. e 2935 cod. civ.
Tale impostazione riflette l’evoluzione giurisprudenziale maturata nel tempo e i relativi punti interpretativi di approdo secondo cui “per le fattispecie di danno indiretto, la sentenza n. 3/QM/2003 delle Sezioni riunite aveva, pertanto, non considerato decisivo il momento della spendita di denaro, quale oggettiva espressione del decremento patrimoniale foriero di un danno risarcibile in sede erariale e, conseguentemente, non ne aveva valorizzato il verificarsi. La soluzione è stata, però, sin da subito contrastata dalla giurisprudenza maggioritaria, che ha, infatti, seguitato nell’orientamento secondo cui, anche in presenza di un danno indiretto, la certezza e l’attualità dello stesso avrebbero dovuto implicare l’esborso, cosicché solo da quel momento sarebbe stato possibile prospettare la giuridica esistenza del diritto risarcitorio azionabile in sede di responsabilità amministrativa. Il perdurare del contrasto giurisprudenziale ha, comunque, portato alla successiva sentenza n. 14/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite, ricomponendo la demarcazione creatasi a livello giurisprudenziale, si sono definitivamente espresse nel senso che l’esordio della prescrizione non avrebbe potuto prescindere dal decremento patrimoniale anche per le ipotesi di danno indiretto, essendo in quel momento che lo stesso avrebbe potuto ritenersi certo e attuale” (Seconda Sez. Centrale Appello n. 56/2022).
In altri termini ciò che rileva nel giudizio di responsabilità amministrativa (ai fini dell’esistenza del danno e della sua risarcibilità) non è il danno evento, ossia il momento in cui l’azione viene posta in essere o, se dovuta, omessa, quanto il danno conseguenza, rappresentato dalla perdita patrimoniale.

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Sentenza n. 153/2022

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