Saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie
I saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie sono idonei ad integrare la riconciliazione dei coniugi?
Ai sensi dell’art. 157 C.c. i coniugi … di comune accordo possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, e senza che sia necessario l’intervento del giudice.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
La coabitazione tra i coniugi non è pienamente ripristinata ove non si realizzi una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Lo stesso vale nell’ipotesi di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione tra i coniugi per motivi personali e per cura o bisogno di uno o entrambi i coniugi. E’ necessario un quid pluris che porti alla ripresa non saltuaria della convivenza, accompagnata da atteggiamenti e condotte che depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.
Affinché lo stato di separazione tra i coniugi di cui all’art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 possa ritenersi interrotto per effetto di riconciliazione e quindi non idoneo per la pronunzia di divorzio è necessaria la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata con la pronunzia di separazione, onde non sono sufficienti a tal fine i saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie nonché gli stessi rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato perdurante di separazione.
Corte di Cassazione Civile, sentenza 17 novembre 1983, n. 6860
