Detenzione materiale pornografico
Dispositivo dell’art. 600 quater Codice Penale
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000
Procurarsi e detenere
La condotta del procurarsi si riferisce al procacciamento in ogni modo posto in essere del materiale, diversamente da quella del detenere che invece richiedono l’esercizio di un vero e proprio possesso.
Il dolo in riferimento all’avverbio “consapevolmente”
La norma punisce la mera detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale.
Ne consegue che il delitto di cui all’art. 600- quater cod. pen. non richiede una sorta di “dolo rafforzato” visto che la consapevolezza della detenzione del materiale pedopornografico nulla toglie e nulla aggiunge alla natura generica del dolo richiesto ai fini della integrazione del reato. L’avverbio “consapevolmente” che qualifica la condotta del detenere (e del procurarsi) materiale pedopornografico esclude dalla fattispecie tipica condotte colpose e certamente inconsapevoli e comunque sorrette da dolo eventuale, essendo richiesto il dolo diretto ma non quello intenzionale (Cass., Sez. 3, n. 41067 del 20/09/2007, S., Rv. 238079 – 01; Cass., Sez. 3, n. 913 del 09/12/2015, dep. 2016, V, non mass.; Sez. 3, n. 38435 del 13/05/2015, L.C., non mass.; Sez. 3, n. 10491 del 16/01/2014, S., non mass.).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 12749 del 2026
