Sanzione accessoria della revoca della patente del custode

Sanzione accessoria della revoca della patente del custode Pignorabilità dei redditi da lavoro Avviso orale rafforzato Gravita della diffamazione Reddito di inclusione Abuso di ufficio Cognome del figlio Modifica dell’originaria imputazione Messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi Responsabilità civile dei magistrati Risarcimento del danno Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale Esercizio del commercio in aree di valore culturale Codice dei beni culturali Limiti al diritto di manifestare liberamente La libertà di manifestazione del pensiero La tutela dei beni culturali Prostituzione volontaria Immobili ed aree di notevole interesse pubblico Reddito di cittadinanza Diffamazione a mezzo stampa giudizio abbreviato e immediato Controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni Libertà e la segretezza della corrispondenza violenza sessuale di gruppoSanzione accessoria della revoca della patente del custode

La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato trova una valida disposizione nell’art. 213, comma 8, cod. strada.

Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario. L’evoluzione normativa dell’art. 213 cod. strada, che contempla la violazione di natura amministrativa in esame, si attesta sulle seguenti linee.

Alla data di entrata in vigore del «Nuovo codice della strada», recato dal d.lgs. n. 285 del 1992, l’art. 213 cod. strada, prevedeva, al comma 4, il reato di «[c]hiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso» stabilendo la pena dell’arresto da uno a otto mesi e l’ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. La disposizione prevedeva altresì: «Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi».

Successivamente, l’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) ha depenalizzato tale condotta, trasformandola in illecito amministrativo, punito «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»; ha lasciato, invece, inalterata la norma quanto all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Nel prosieguo, alcuni decreti ministeriali hanno provveduto all’adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alla condotta in esame.

È intervenuto, poi, il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha modificato la disciplina dell’affidamento della custodia dei mezzi e della eventuale confisca, ma non ha apportato alcuna variazione al comma 4 dell’art. 213 cod. strada, il quale ha continuato a sanzionare sul piano amministrativo la circolazione abusiva del mezzo sottoposto a sequestro.

Peraltro, in passato, secondo la (non univoca, ma prevalente) giurisprudenza di legittimità, la condotta consistente nella circolazione abusiva di un mezzo sottoposto a sequestro era generalmente inquadrata nelle fattispecie incriminatrici previste rispettivamente dall’art. 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’Autorità amministrativa) e dall’art. 335 cod. pen. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa).

Successivamente, in sede di composizione del contrasto di giurisprudenza, le sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza 28 ottobre 2010-21 gennaio 2011, n. 1963) hanno invece affermato che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 cod. strada, «integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente».

Tale arresto ha, poi, trovato continuità nella successiva giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 settembre-13 ottobre 2014, n. 42752).

È solo con il decreto sicurezza del 2018 (d.l. n. 113 del 2018, come convertito) che il trattamento sanzionatorio della violazione del codice della strada subisce un forte inasprimento.

Infatti, l’art. 23-bis di tale decreto ha sostituito l’intero art. 213 cod. strada, facendo confluire nel comma 8 la violazione amministrativa prima sanzionata al comma 4 e apportandovi, al contempo, sostanziali modifiche.

Per effetto di tale intervento legislativo, infatti, della violazione di cui al comma 8 dell’art. 213 cod. strada risponde non più «chiunque», ma solo «il soggetto che ha assunto la custodia», il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto alla misura cautelare, «circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente».

Inoltre, ed è ciò che in questa sede più rileva, in sostituzione della sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo alla guida da uno a tre mesi, il legislatore ha contemplato quella, parimenti accessoria, della revoca della patente.

Infine, a integrazione del trattamento sanzionatorio, il legislatore ha, altresì, previsto che «l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, prevedendosi altresì che il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario».

Come risulta dai lavori parlamentari concernenti l’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, la riformulazione della intera disposizione di cui all’art. 213 cod. strada sulla disciplina del sequestro amministrativo dei veicoli, trova la sua ratio nella necessità di «ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositerie e di generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli».

Il dibattito si è, infatti, focalizzato sulla verifica che la nuova disposizione (art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito) «non produce nuovi oneri ma ulteriori entrate, sebbene eventuali e non facilmente quantificabili», evidenziandosi in particolare che la procedura di cui al nuovo art. 215-bis cod. strada concerne il censimento dei veicoli giacenti presso le depositerie.

Quanto al trattamento sanzionatorio, nella relazione tecnica, si è evidenziato soltanto che la norma in questione ‒ che prevede la sostituzione (alle lettere a e b) degli artt. 213 e 214 cod. strada ‒ opera «una minima rimodulazione delle attuali sanzioni», fatta salva quella prevista al comma 8 del nuovo art. 214, che è invece aggravata rispetto a quella vigente. Nessun riferimento vi è, invece, alla sanzione accessoria della revoca della patente introdotta in sostituzione della sospensione della stessa.

In relazione alla violazione in esame, non più configurata come fattispecie di rilievo penale, deve quindi registrarsi, da ultimo, un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio articolato nell’irrogazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937, nell’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nell’immediata rimozione del veicolo da parte degli organi di polizia e, dopo che sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal prefetto, nell’alienazione del veicolo al custode acquirente.

Corte Costituzionale sentenza n. 246 anno 2022

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