La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia sulla determinazione della sanzione amministrativa accessoria in relazione al reato previsto e punito dall’art. 186 comma 2, lettera c), 2-sexies Codice della Strada.
L’ art. 186 comma 2, lettera c), 2-sexies Codice della Strada dispone testualmente:
“Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
Invero, il combinato disposto degli artt. 187 comma 1 ultima parte e 186 comma 2 lettera c), sesto periodo, Codice della Strada dispone che, nel caso di violazione commessa con tasso alcolemico superiore a gil 1,5 guidando autovettura appartenente a persona estranea al reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dev’essere raddoppiata.
Orbene, nell’ipotesi disciplinata dalle norme ivi richiamate é previsto il raddoppio della sanzione amministrativa della patente di guida.
Il raddoppio della sanzione amministrativa della patente di guida deve essere altresì applicato anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 C.p.P., (patteggiamento) trattandosi di sanzione amministrativa accessoria sottratta alla pattuizione fra le parti.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 9604 Anno 2016