Sentenza di condanna c.d. “doppia conforme”
Nell’ipotesi di sentenza di condanna pronunciata in primo grado e confermata in secondo grado, una c.d. “doppia conforme”, quale vizio di motivazione è deducibile e censurabile in sede di legittimità?
Qualora ci si trovi al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme“, tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che – a presidio del devolutum – discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Cass., Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.
Infine, in ordine alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato (correttezza del procedimento e completezza di valutazione del compendio probatorio) e l’assenza di manifesto travisamento delle prove.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 34020 del 2022