Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

sentenza di non luogo a procedereL’art. 27 del D.P.R. n. 448/1988 sotto la rubrica ” sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto” prevede una particolare forma di definizione anticipata del procedimento a carico dell’imputato minorenne.

Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

 Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste.

La sentenza di non luogo a procedere può essere, pertanto, pronunciata quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
– che il fatto sia tenue;
– che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale;
– che l’ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne.

Il fatto per essere considerato tenue, dev’essere valutato globalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato, le modalità con le quali il reato è stato eseguito.

L’occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.

Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processo proseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questa particolarmente importante stante la finalità del processo penale minorile improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile.

Orbene, si tratta di un giudizio di merito che, se congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 42361 Anno 2012

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