Sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio
Nel caso di specie l’imputato chiese un appuntamento alla sua ex fidanzata con la volontà di recuperare il rapporto affettivo e al suo rifiuto la afferrò bruscamente per un braccio con sfioramento con le labbra sul viso per darle un bacio.
I giudici di merito richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di atti sessuali rilevanti ai sensi dell’art. 609 bis c.p., osservando come la condotta posta in essere dal prevenuto, in quanto violenta e diretta ad una zona comunque erogena, quale la bocca, avesse pienamente integrato il reato di cui all’art. 609 bis C.p.
Occorre ribadire che la nozione di atti sessuali di cui all’art. 609 bis C.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente (Cass., Sez. III, 11 gennaio 2026; Cass., Sez. III, 1 dicembre 2000). E’, infatti, pacifico la condotta vietata dall’art. 609 bis C.p. ricomprende, se connotata da violenza, qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.
Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprendere anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale (Cass., Sez. III, 1 dicembre 2001).
Peraltro tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorchè l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo.
Corte di Cassazione, Penale Sezione III, 26 marzo 2007, n. 12425