Donna in topless. Toccata fugace del seno
La fugace toccata del seno nudo della donna in topless, senza il consenso dell’interessata, costituisce o meno invasione della libertà sessuale della vittima integrando il reato di cui all’art. 609 bis C.p., trattandosi di una zona del corpo non soggetta a particolari cautele, giacchè mostrare il seno nudo non costituisce più da alcuni decenni offesa al pudore.
Ovvero la fugace toccata del seno nudo della donna in topless, senza il consenso dell’interessata, potrebbe integrare, tutto al più, il reato di violenza privata ma non quello di violenza sessuale.
Il fatto che attualmente le ragazze, peraltro solo sulle spiagge e non sulla pubblica via, ostentino il seno nudo non significa che tale parte del corpo abbia perduto la sua natura erogena e non autorizza qualsiasi bagnante o passante a palpeggiarlo senza il consenso dell’interessata. Il seno femminile era e rimane una zona erogena ed il palpeggiamento di esso, sopra o sotto i vestiti, ancorchè fugacemente, configura un atto sessuale se effettuato per soddisfare il proprio desiderio erotico e diventa criminoso se attuato senza il il consenso dell’interessata.
Trattasi, infatti, di un atto che offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima e per tale ragione si distingue dal più generico reato di violenza privata che rimane assorbito nella violenza sessuale.
Invero il delitto di violenza privata ha natura generica e sussidiaria e ricorre quando la violazione dell’altrui libertà di autodeterminazione non è prevista come ipotesi specifica di reato.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 44246 del 2005; n. 37395 del 2004) in tema di violenza sessuale, deve intendersi per atto sessuale previsto dall’art. 609 bis C.p., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, costituito dal fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l’agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), e di un oggettivo, costituito dalla concreta idoneità della condotta e compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell’agente. A tal fine anche un semplice toccamento, non casuale, di zona erogena effettuato al fine di soddisfare la propria bramosia sessuale configura il reato.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 22 maggio 2007, n. 19718