Sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Nell’interpretazione delle locuzioni normative usate nell’art. 603-bis, comma 3, n. 1, cod. pen., occorre evidenziare che il legislatore offre quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro.
I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati nei numeri l)-4) della disposizione complessivamente disegnano il perimetro dell’area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quanto tali partecipano alla specificazione dell’oggettività materiale e giuridica nonché del dolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione di agevolazione probatoria e di criteri guida per l’interprete (vedi Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580-01).
Ciascun indicatore e sufficiente ma non necessario per definire la condizione di sfruttamento atteso che, come recita la medesima disposizione, per riscontrarsi in concreto basta “la sussistenza di una o più delle… condizioni“. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamento può derivare anche aliunde (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, Falcone, Rv. 282609-01) precisando che l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore.
Tali indici, come evidenzia in motivazione Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, Huang, Rv. 284190-02, “non precludono l’individuazione di altre condotte che integrino la fattispecie di abuso, posto che essi costituiscono meri indicatori della sussistenza del fatto tipico, che ben può risultare aliunde, purché si concreti l’assoggettamento a condizioni di lavoro cui si subisce l’imposizione” (vedi anche Sez. 4, n. 7861, del 11/11/2021, dep. 2022, Cirigliano, Rv. 282604-01).
Anche per tali motivi Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, Huang, Rv. 284190-02, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale avanzati circa la tassatività degli indici de quibus, e su cui non occorre soffermarsi atteso che il ricorso introduce il tema non della tassatività della fattispecie ma dell’applicazione e interpretazione degli elementi descrittivi dell’indice di sfruttamento e in particolare della difformità e proporzione della retribuzione rispetto al contratto di riferimento.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza 22 gennaio 2024, n. 2573
