Sincronizzazione di opere dell’ingegno

Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia che si riporta in commento affronta la questione inerente il cd. processo di sincronizzazione tra alcune opere musicali (italiane e straniere) ed immagini televisive, senza la necessaria autorizzazione, in violazione della Legge n. 633 del 1941, atteso che l’abbinamento di un’opera musicale con le immagini può interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale, inteso quale espressione della personalità dell’autore.

Invero, la “sincronizzazione” è una modalità di utilizzazione di un’opera musicale o di un fonogramma che consiste nel abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc.

L’opera musicale non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita, e talvolta manipolata, in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive.

Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell’opera musicale, diritti tutti riservati all’autore dalla Legge n. 633 del 1941, agli artt. 12L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti“; 13Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma“; 18 Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’art. 4. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione“; 611.L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto“.

L’adattamento audiovisivo dell’opera musicale, infatti, può richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che dà origine ad un’opera anche parzialmente diversa, se non nuova) e l’adattamento nell’opera così derivata può essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dell’opera musicale.
Se ne deduce che la “sincronizzazione” è un atto ben più complesso della semplice riproduzione ed esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse.

La “sincronizzazione“, in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 Legge n. 633 del 1941, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata, sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili, dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della “sincronizzazione” dell’opera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione“.

Va pertanto affermato il principio secondo cui: in tema di diritto d’autore, l’attività di “sincronizzazione” di un’opera musicale, intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l’opera e le immagini (fisse o in movimento), integra un abbinamento della stessa ad immagini che dà luogo ad un prodotto diverso (un’opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attività che rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, Legge n. 633 del 1941 e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 Legge n. 633 del 1941.

Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 29811 Anno 2017

 

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