Sinistro stradale e omissione di soccorso

sinistroL’art. 189 Codice della Strada descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere nel caso di sinistro comunque riconducibile al suo comportamento di guida, stabilendo una serie di obblighi tra i quali, l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite, correlando alla violazione del primo obbligo la sanzione penale nell’ipotesi in cui dall’incidente sia derivato danno alle persone.

Il bene giuridico tutelato dal comma 6 della disposizione in esame attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine.

La condotta omissiva sanzionata dall’art.189, comma 7, codice della strada può considerarsi, invece, una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593, comma 2, C.p., del quale condivide l’oggettività giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, con l’aggiunta:
a) dell’elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in “chiunque”;
b) di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire.

Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo.

In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 593 C.p., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore.

Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’art.189, comma 1, codice della strada, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i destinatari dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.

Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila.

Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’art.189, comma 1, codice della strada, che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro “comunque” riconducibile al suo comportamento, l’obbligo di proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.

L’obbligo di attivarsi trova la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall’ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all’integrità fisica.

In particolare, secondo principi interpretativi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art.189, comma 7, codice della strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi e prestare la necessaria assistenza ai feriti.

In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente.

A tal fine, è sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 42311 Anno 2014

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