Sospensione condizionale e lavoro di pubblica utilità

Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rapporto tra la sospensione condizionale della pena e la conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies C.d.S., (guida in stato di ebbrezza e in orario notturno).

In linea generale, deve ribadirsi che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (Cass., Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014; Cass., n. 30365 del 2/7/2015). Tuttavia, va pure precisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Cass., Sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012).

Nel caso di specie il Giudice di secondo grado aveva rigettato la richiesta di conversione della pena con lavoro di pubblica utilità, non avendo l’imputato/appellante concluso per la concessione dell’alternativo beneficio della sospensione condizionale, ma per l’assoluzione e, in subordine, per la ammissione alla misura sostitutiva suindicata.

Orbene l’imputato ha usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena e, nel formulare la richiesta di conversione, ha implicitamente rinunciato al beneficio già concesso, da considerarsi deteriore rispetto al primo.

Infatti, con specifico riferimento alla necessità da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente concessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è proprio l’incompatibilità tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come tacitamente avvenuta, non solo perché, in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa, ma anche perché si determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all’art. 2 C.p.

La disposizione introdotta nell’art. 186 del CdS, rispetto alla sospensione condizionale della pena, contiene effetti più favorevoli, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento “secco” della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostituiva da “scontare“), fermo restando, poi, l’effetto estintivo del reato sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 C.p. (Cass., Sez. 3 n. 20726/2012).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 36783 Anno 2020

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