La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rapporto tra la sospensione condizionale della pena e la conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies C.d.S., (guida in stato di ebbrezza e in orario notturno).
In linea generale, deve ribadirsi che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (Cass., Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014; Cass., n. 30365 del 2/7/2015). Tuttavia, va pure precisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Cass., Sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012).
Nel caso di specie il Giudice di secondo grado aveva rigettato la richiesta di conversione della pena con lavoro di pubblica utilità, non avendo l’imputato/appellante concluso per la concessione dell’alternativo beneficio della sospensione condizionale, ma per l’assoluzione e, in subordine, per la ammissione alla misura sostitutiva suindicata.
Orbene l’imputato ha usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena e, nel formulare la richiesta di conversione, ha implicitamente rinunciato al beneficio già concesso, da considerarsi deteriore rispetto al primo.
Infatti, con specifico riferimento alla necessità da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente concessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è proprio l’incompatibilità tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come tacitamente avvenuta, non solo perché, in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa, ma anche perché si determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all’art. 2 C.p.
La disposizione introdotta nell’art. 186 del CdS, rispetto alla sospensione condizionale della pena, contiene effetti più favorevoli, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento “secco” della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostituiva da “scontare“), fermo restando, poi, l’effetto estintivo del reato sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 C.p. (Cass., Sez. 3 n. 20726/2012).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 36783 Anno 2020