Sospensione della prescrizione nel corso del procedimento con messa alla prova

Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sospensione della prescrizione nel corso del procedimento con messa alla prova. In particolare la decisione si sofferma sulla sospensione della prescrizione (ex art. 159 C.p.) in caso di rinvio della singola udienza o di più udienze da parte della difesa dell’imputato al fine di dare corso alla procedura di messa alla prova.

Con la Legge 28 aprile 2014, n. 67 è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, delineato da una serie di articoli inseriti nel Codice Penale (artt. 168-bis, 168-ter, e 168-quater) e nel Codice di Procedura Penale (dall’art. 464-bis all’art. 464-nonies).

Tale istituto soddisfa istanze special-preventive e risocializzatrici mediante l’incentivazione di comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato, presentando, al contempo, una componente afflittiva che ne salvaguardia la funzione punitiva.

Le finalità perseguite dal legislatore consistono nell’offerta di un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti imputati di reati di minore allarme sociale, accompagnata da una funzione deflattiva che viene attuata, in caso di esito positivo della messa alla prova, con la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice.

Il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione dell’istanza da parte dell’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. C.p.P.

Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna che prevede: le modalità di coinvolgimento dell’imputato nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Altro presupposto indefettibile è costituito dall’inserimento delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all’attività di volontariato di rilievo sociale che rappresentano il nucleo sanzionatorio dell’istituto.

La fase decisoria è disciplinata dall’art. 464 quater C.p.P. che prevede che il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 C.p.P., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contestale avviso alle parti. Il giudice, nel valutare l’idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all’art. 133 C.p., e deve altresì ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

L’art. 168-ter C.p. stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell’ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell’art. 464 quater C.p.P. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell’art. 464 septies C.p.P. oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l’esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell’art. 464 septies, comma 2, C.p.P. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. C.p.P.

Nel caso in cui l’imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all’istanza di cui all’art. 464 bis C.p.P., il programma di trattamento deve comunque comprovare l’invio della richiesta della relativa elaborazione all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l’udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta.

Alla luce del predetto quadro normativo ne consegue che le richieste di differimento dell’udienza da parte della difesa dell’imputato al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464 bis e segg. C.p.P. e alla elaborazione, da parte dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all’acquisizione di elementi di prova né nel riconoscimento di termini a difesa, determinano l’effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale (inquadrandosi nella seconda ipotesi prevista dall’art. 159, comma 1, n. 3 C.p.).

Mentre nella diversa ipotesi in cui sia il giudice, una volta ricevuta la proposta finale di programma di trattamento, a disporre il rinvio dell’udienza al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato ai sensi del comma quinto dell’art. 464 bis C.p.P. il termine prescrizionale continuerà a decorrere.

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 13469 Anno 2020

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