La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità avanzata nella richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 C.p.P.
La suddetta richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità viene ignorata dal giudice nella ratificazione dell’accordo delle parti.
Più specificatamente, nel caso di specie, nell’atto di opposizione a decreto penale l’imputato, oltre a chiedere l’applicazione della pena per il reato contestato ai sensi dell’art. 444 C.p.P., aveva sollecitato la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, e rimettendo al giudice di stabilire le modalità e i tempi di svolgimento. Su tale proposta dell’imputato il pubblico ministero aveva prestato il consenso. Il giudice, nel ratificare l’accordo (tra l’imputato e il pubblico ministero) sulla pena proposta ai sensi dell’art. 444 C.p.P., ha omesso qualsiasi statuizione sulla sostituzione della pena con la prestazione del lavoro di pubblica utilità, nonostante essa costituisse parte integrante dell’accordo e fosse consentita dalla contestazione ascritta all’imputato.
Ne deriva la sussistenza di un difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza in ordine alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità avanzata ai sensi dell’art. 187, comma 8, Codice della Strada. Ciò comporta l’esclusione della validità dell’accordo siglato fra le parti del processo (imputato e il pubblico ministero) e ratificato dal giudice con la sentenza.
La Corte di legittimità dispone, nel caso di specie, l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l’accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (vedi, Cass, Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015; Cass., Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011; Cass., Sez.1, n. 16766 del 7/04/2010; Cass., Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n.. 4127 Anno 2021