La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità e i conseguenti obblighi a carico dell’imputato richiedente ai sensi dell’art. 186 comma 9-bis C.d.S.
Nel caso di specie nella richiesta della conversione della pena in giornate di lavoro socialmente utili ai sensi del D.Lgs. 274/2000, l’imputato non indicava l’ente o l’istituzione presso cui intendeva svolgere l’attività lavorativa socialmente utile. Tale mancanza veniva qualificata quale presupposto dell’ammissibilità della richiesta di conversione, con conseguente rigetto della stessa.
Invero, l’art. 186 comma 9-bis C.d.S., ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità, nulla dispone in merito ad un eventuale obbligo dell’imputato di indicazione dell’ente o dell’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa socialmente utile, richiedendo esclusivamente, ai fini dell’applicabilità, una non opposizione da parte di quest’ultimo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma secondo, lett. b) C.d.S.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, una volta manifestata la quale l’imputato non è tenuto a determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, spettando ciò al giudice (così Cass., Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012, che, in ossequio a tale principio, ha annullato il provvedimento con il quale il Gip, decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale all’opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava inammissibile l’istanza per mancata indicazione da parte dei difensori del piano dettagliato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità; conf. Cass., Sez. 4, n. 37997 del 19/07/2012; Cass., Sez. 4, n. 12926 del 11/10/2012).
In particolare, va ribadito che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (cfr. Cass., Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016; conf. Cass., Sez. 4, n. 36779 del 3/12/2020).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 16163 Anno 2021