La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la tempestività della querela in tema di diffamazione tramite “internet“.
Nel caso di specie l’imputato/ricorrente deduceva la mancata tempestività della querela in quanto la persona offesa aveva proposto la querela dopo circa quattro mesi dalla pubblicazione del post sul social network Facebook.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione tramite “internet“, ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul “web“, nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l’interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente “in rete” o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza.
Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l’interessato non dia dimostrazione del contrario (Cass., Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, con riferimento ad una fattispecie in cui la pubblicazione delle espressioni offensive sul sito è avvenuta il 7 luglio 2009, la querela è stata presentata il successivo 9 dicembre ed è stata ritenuta tardivamente proposta dal G.u.p. con decisione ritenuta immune da censure dalla Suprema Corte); in tema di diffamazione tramite “internet“, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web“, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza (Cass., Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva, in assenza di elementi contrari, la querela presentata il 9 novembre 2010 a fronte di espressioni lesive inserite su un sito web il 7 luglio 2009).
Ciò posto, nel caso di specie, il post ritenuto diffamatorio risulta pubblicato il nel mese di Febbraio, mentre la querela risulta proposta nel mese di Giugno dello stesso anno: in assenza di una motivazione sul punto immune da censure e di una dimostrazione attendibile, da parte della querelante, della effettiva conoscenza del post in epoca molto successiva a quella della pubblicazione, tenuto conto delle modalità di funzionamento del social network Facebook, sia con riferimento alla fruizione immediata dei messaggi pubblicati, sia con riferimento alla impossibilità di leggere post pubblicati da utenti “bloccati” o non “amici“, va dunque ribadito che, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva
sono immesse sul “web“.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame sulla tempestività della querela.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 22787 Anno 2021