Assunzione di nuovi mezzi di prova da parte del giudice
Dispositivo dell’art. 507 Codice di procedura penale
1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova.
1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale per il quale il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione, ciò che è necessariamente correlato all’indisponibilità dell’azione penale, stante la natura pubblicistica degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591 – 01; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Rv. 273643 – 01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 270802 – 01).
A quanto osservato si correla l’ulteriore principio in forza del quale il giudice ha il potere – dovere di acquisire ex art. 507 cod. proc. pen. i mezzi di prova che ritenga indispensabili per la decisione senza che a tal fine sia necessaria una specifica motivazione che, di contro, deve essere fornita quando detto potere dovere non venga esercitato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv. 266492 – 01; Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Rv. 258115 – 01).
Peraltro, incidentalmente, va anche ricordato che, a fronte dell’esercizio del potere di integrazione probatoria da parte del giudice penale, è riconosciuto alle parti, in omaggio al fondamentale diritto al contraddittorio che si esplica anche rispetto ai poteri officiosi dell’autorità giudiziaria, il diritto alla prova contraria (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Rv. 268858 – 01; Sez. 6, n. 5401 del 06/04/2000, Rv. 216144 – 01), diritto che la parte ricorrente avrebbe potuto esercitare.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 31746 del 2023