Il tentativo di un bacio può integrare una violenza sessuale tentata ai danni della vittima con riferimento all’articolo 609 bis C.p. Tanto è stato stabilito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie in cui l’imputato, proprio perché “respinto“, aveva atteso la persona offesa all’uscita del luogo di lavoro, aggredendola e tentando di baciarla. A tal guisa non ha avuto seguito la difesa dell’imputato secondo cui l’azione dello stesso non era diretta al soddisfacimento della propria concupiscenza, bensì all’esternazione del sentimento amoroso, sebbene non corrisposto.
Va ricordato che il bene tutelato dall’articolo 609 bis C.p., è rappresentato dalla libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La libertà sessuale è perciò espressione della personalità dell’individuo, che trova copertura costituzionale nei precetti di cui all’articolo 2 Cost., e articolo 3 Cost., comma 2. In coerenza con il bene protetto e con la centralità della persona offesa, ai fini della tipizzazione dell’offesa non si richiede né il dolo specifico, né alcun movente esclusivo, in quanto qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola.
Ciò premesso, la definizione di un atto come di natura “sessuale” deve essere ricercata su un piano oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni dell’agente, che deve solo essere consapevole della natura “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
La connotazione “sessuale” dell’atto, quindi, è definita non solo dalla scienza medica e dalle scienze umane, ma anche dalla cultura di una data comunità in un dato momento storico.
In altri termini, la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente.
Oltre a condotte che possiedono un’evidente carica sessuale (masturbazione, rapporti vaginali, ecc.), vi sono atti la cui valutazione “sessuale” deve essere valutata casa per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o alla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o alla natura della prestazione; ad esempio, non possono qualificarsi come sessuali i gesti d’affetto genitoriale, i baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto. In casi del genere, la natura “sessuale” dell’atto deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta, avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti, ma anche – quando ciò non sia sufficiente – al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale (Cass., Sez. 3, n. 18679 del 19/11/2015; Cass., Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014).
Di conseguenza, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (Cass., Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007).
Si deve poi osservare che, per costante giurisprudenza, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall’articolo 609 bis C.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016). Si è, altresì, precisato che il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (Cass., Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014; Cass., Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011).
Corte di Cassazione Sez. III, sentenza 02 ottobre 2018 n. 43553