Termine per proporre la querela
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Il termine per la proposizione della querela – tre mesi secondo quanto previsto dall’art. 124 c.p. – decorre senza possibilità di sospensioni, rimessioni in termini o proroghe, dal momento della conoscenza del fatto costituente reato.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare al riguardo che la ragione per la quale, ad esempio, non è applicabile l’istituto della sospensione del termine nel periodo feriale sta nella natura del termine per la presentazione della querela che, pur avendo rilevanza processuale, non può essere qualificato come processuale, riguardando attività anteriore alla instaurazione del processo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4553 del 06/02/1973).
Per la stessa ragione, neanche l’istituto della restituzione in termini può essere invocato relativamente al termine per proporre querela, essendosi ritenuto che tale istituto è previsto per i soli termini contemplati nel codice di procedura penale (Cass., Sez. 1, sent. n. 04985 del 18/12/1991).
Del tutto analogamente è da rilevare che le modalità di computo del termine in questione sono regolate dall’art. 14 c.p. che fa riferimento al calendario comune. La norma posta dall’art. 172 c.p.p. riguarda espressamente i “termini processuali” e detta regole proprie sul relativo computo che non sono automaticamente estensibili alla disciplina prevista per i termini di diversa natura.
Se invero sia l’art. 14 c.p. che l’art. 172 c.p.p. contengono il riferimento al “calendario comune“, è vero anche che la disciplina dell’art. 14 non contempla tutte le indicazioni dettate per il computo dei termini processuali, essendo in essa presente solo l’esplicito riferimento alla regola del “dies a quo non computatur“.
Non può pertanto ritenersi operativa la regola della proroga di diritto nel caso di scadenza in giorno festivo, per la presentazione della querela, dovendosi considerare che il termine in questione può essere rispettato anche in tale situazione, depositando l’atto dinanzi alla PG che non è soggetta a vincoli di orario per la acquisizione di notizie di reato.
Sul punto Cass. n. 23281/2010: nel caso di specie la querela era tardiva e, avendo i giudici dell’appello accertato che il reato di minacce non era aggravato, non può che rilevarsi la assenza, ex nunc, della condizione di procedibilità, capace di travolgere tutte le statuizioni di merito, sia civili che penali, contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, fatte salve, ovviamente, quelle, di analogo tenore contenute nella sentenza di primo grado (relativamente al reato di lesioni), non oggetto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. V, 16/06/2010, n. 23281