La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la determinazione dei termini per l’impugnazione stabiliti a pena di decadenza , ex art. 585, ultimo comma, C.p.P., con particolare riguardo la sentenza di patteggiamento.
L’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che è venuto consolidandosi, muovendo dalle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite sulla natura della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 comma 2.,C.p.P.., considera che la sentenza con cui si applica la pena su richiesta dalle parti deve ritenersi emessa senza che sia proceduto a dibattimento.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che, a parte il caso in cui all’applicazione della pena si addivenga all’esito del dibattimento, previa valutazione della mancanza di giustificazione del dissenso del pubblico ministero alla richiesta tempestivamente presentata dall’imputato, la sentenza di patteggiamento non può essere assimilata alla sentenza dibattimentale (Sez. U, Sentenza n. 295 del 12.10.1993).
Ciò posto, si osserva, altresì, che con riferimento alla individuazione degli specifici termini per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale, sia che essi abbiano natura di sentenza o di ordinanza o decreto, il prevalente orientamento espresso dalla Corte regolatrice è nel senso di ritenere che deve, in ogni caso, trovare applicazione la previsione di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), C.p.P., di talché il termine per impugnare risulta pari a quindici giorni.
Orbene, le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che il termine per l’impugnazione delle sentenze rese ai sensi dell’art. 444, comma 2, C.p.P., a parte il caso di sentenza emessa all’esito del dibattimento, qualora il pubblico ministero non abbia aderito alla richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte, sia unico e pari a giorni quindici, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a),C.p.P., atteso che la sentenza di patteggiamento non può essere altrimenti assimilata alla sentenza dibattimentale.
La considerazione assorbente del predetto rilievo, che muove dalla natura camerale del provvedimento, induce poi a ritenere che il termine per l’impugnazione non muti anche nel caso in cui il giudice depositi la motivazione nel quindicennio giorno; e che in tal caso il termine decorra dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza e non dalla lettura del provvedimento.
Si osserva, inoltre, che il richiamato termine di quindici giorni, in caso di lettura contestuale di dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. b), C.p.P., decorre dalla lettura del provvedimento in udienza.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27578 Anno 2017